Accordo›Titolo VI
Art. 64
Cooperazione industriale
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono che la cooperazione industriale è intesa a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di suoi singoli settori, come pure la collaborazione industriale tra gli operatori economici con l'obiettivo di rafforzare il settore privato in condizioni che promuovano la tutela dell'ambiente.
2. Le iniziative di cooperazione industriale, che riflettono le priorità stabilite dalle parti, tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, se del caso, partenariati transnazionali. Le iniziative intendono, in particolare, creare un quadro idoneo al miglioramento del know-how gestionale e alla promozione della trasparenza per quanto attiene ai mercati e alle condizioni in cui operano le imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-64