Accordo›Titolo VI
Art. 67
Turismo equo e sostenibile
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per ridurre la povertà mediante lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialità economiche per sviluppare imprese in questo settore.
2. A tal fine convengono di promuovere il turismo equo e sostenibile, soprattutto per sostenere:
a) l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo;
b) la creazione e il consolidamento di prodotti turistici fornendo servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici;
c) l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la protezione e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico;
d) la partecipazione delle comunità locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunità e dell'ecoturismo;
e) le strategie di marketing e di promozione, lo sviluppo di capacità istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali;
f) la promozione della cooperazione e dell'associazione tra il settore pubblico e il settore privato;
g) l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo nazionale e regionale;
h) la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-67