AccordoTitolo VI

Art. 67

Turismo equo e sostenibile

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono l'importanza del turismo per ridurre la povertà mediante lo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali e prendono atto che entrambe le regioni dispongono di grandi potenzialità economiche per sviluppare imprese in questo settore. 2. A tal fine convengono di promuovere il turismo equo e sostenibile, soprattutto per sostenere: a) l'elaborazione di politiche in grado di massimizzare i vantaggi socioeconomici del turismo; b) la creazione e il consolidamento di prodotti turistici fornendo servizi non finanziari, formazione, assistenza e servizi tecnici; c) l'integrazione di considerazioni ambientali, culturali e sociali, quali la protezione e la promozione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, nello sviluppo del settore turistico; d) la partecipazione delle comunità locali al processo di sviluppo del turismo, in particolare del turismo rurale e di comunità e dell'ecoturismo; e) le strategie di marketing e di promozione, lo sviluppo di capacità istituzionali e delle risorse umane, la promozione di norme internazionali; f) la promozione della cooperazione e dell'associazione tra il settore pubblico e il settore privato; g) l'elaborazione di piani di gestione per lo sviluppo del turismo nazionale e regionale; h) la promozione delle tecnologie dell'informazione applicate al turismo.
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Turismo equo e sostenibile (Art. 67 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo