AccordoTitolo VI

Art. 68

Cooperazione nel settore dei trasporti

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti concordano che la cooperazione nel presente settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione può comprendere: a) lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali e altri temi di comune interesse; b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorità competenti; c) progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare e centri di trasporto pubblico urbano; d) l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali; e) attività che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.
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Cooperazione nel settore dei trasporti (Art. 68 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo