Accordo›Titolo VI
Art. 68
Cooperazione nel settore dei trasporti
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti concordano che la cooperazione nel presente settore mira principalmente a ristrutturare e ammodernare i trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture anche a livello dei valichi di frontiera, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, e a fornire un migliore accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, ferroviari, stradali, marittimi e per via navigabile interna perfezionando la gestione dei trasporti in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi.
2. La cooperazione può comprendere:
a) lo scambio di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali e altri temi di comune interesse;
b) la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorità competenti;
c) progetti per il trasferimento delle tecnologie europee nel sistema globale di navigazione satellitare e centri di trasporto pubblico urbano;
d) l'innalzamento degli standard di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;
e) attività che promuovono lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-68