Accordo›Titolo VII
Art. 73
Cooperazione regionale
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere le attività dirette a sviluppare una cooperazione attiva tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC, senza compromettere la cooperazione tra loro, tra le Repubbliche della parte AC e altri paesi e/o regioni dell'America latina e dei Caraibi in tutti i settori di cooperazione disciplinati dal presente accordo. Le attività di cooperazione regionale e bilaterale puntano a essere complementari.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-73