Accordo›Parte IV›Titolo I
Art. 78
Obiettivi
In vigore dal 24 lug 2016
Gli obiettivi della parte IV dell'accordo sono:
a) l'espansione e la diversificazione degli scambi di merci tra le parti mediante la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi;
b) la facilitazione degli scambi di merci, in particolare mediante le disposizioni concordate riguardanti le dogane e la facilitazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, e le misure sanitarie e fitosanitarie;
c) la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;
d) la promozione dell'integrazione economica regionale nell'ambito delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di agevolare la circolazione delle merci tra le parti e all'interno delle medesime;
e) lo sviluppo di un ambiente favorevole ad un aumento dei flussi di investimento, il miglioramento delle condizioni di stabilimento fra le parti sulla base del principio di non discriminazione e la facilitazione degli scambi e degli investimenti tra le parti a livello dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitali connessi agli investimenti diretti;
f) la graduale ed effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti;
g) un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale conformemente agli obblighi internazionali vigenti tra le parti, così da garantire l'equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'interesse pubblico, tenendo conto delle differenze tra le parti e della promozione del trasferimento di tecnologie tra le regioni;
h) la promozione di una concorrenza libera e senza distorsioni nei rapporti economici e commerciali tra le parti;
i) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, equo e prevedibile; e
j) la promozione degli scambi e degli investimenti internazionali tra le parti in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile mediante attività congiunte di collaborazione.
Storico versioni
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