AccordoSez. B

Art. 83

Soppressione dei dazi doganali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato I (Soppressione dei dazi doganali). Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle regole di origine di cui all'allegato II (Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa) 2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali, cui devono essere applicate le successive riduzioni come disposto dal paragrafo 1, è quella specificata nelle tabelle. 3. Se in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce le aliquote dei dazi doganali applicate alla nazione più favorita, tali aliquote si applicano se e fintantochè inferiori alle aliquote dei dazi doganali calcolate secondo la tabella della parte. 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Un accordo tra le parti inteso ad accelerare la soppressione di un dazio doganale su una merce o a sopprimerlo sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva determinata per quella merce a norma delle rispettive tabelle. ---------- Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, i termini "merce" e "prodotto" sono considerati equivalenti.
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Soppressione dei dazi doganali (Art. 83 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo