Accordo›Sez. B
Art. 84
Clausola di standstill
In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna delle parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte. Ciò non osta a che una delle parti:
a) dopo una riduzione unilaterale, aumenti un dazio doganale al livello stabilito nelle sua tabella di soppressione dei dazi;
b) mantenga o aumenti un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC, o
c) aumenti le aliquote di base su merci escluse con l'obiettivo di pervenire a una tariffa esterna comune.
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Per le merci che non sono oggetto di trattamento preferenziale, per "dazio doganale" si intende l'"aliquota di base" indicata nelle tabelle della parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-84