AccordoSez. B

Art. 84

Clausola di standstill

In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna delle parti può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte. Ciò non osta a che una delle parti: a) dopo una riduzione unilaterale, aumenti un dazio doganale al livello stabilito nelle sua tabella di soppressione dei dazi; b) mantenga o aumenti un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione dell'OMC, o c) aumenti le aliquote di base su merci escluse con l'obiettivo di pervenire a una tariffa esterna comune. ---------- Per le merci che non sono oggetto di trattamento preferenziale, per "dazio doganale" si intende l'"aliquota di base" indicata nelle tabelle della parte.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-84

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Clausola di standstill (Art. 84 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo