Accordo›Sez. C
Art. 87
Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni
In vigore dal 24 lug 2016
Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994 e alle relative note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo [diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformità all' del presente capo e dai dazi antidumping e compensativi istituiti a norma della legislazione interna di una parte e conformemente al capo 2 (Misure di difesa commerciale) del presente titolo], imposti all'importazione o all'esportazione o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna nè una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-87