AccordoSez. C

Art. 86

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna delle due parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante. ---------- Le parti riconoscono che l' del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-86

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Restrizioni all'importazione e all'esportazione (Art. 86 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo