Accordo›Sez. C
Art. 86
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna delle due parti istituisce o mantiene in vigore divieti o restrizioni sull'importazione di merci dell'altra parte o sull'esportazione o sulla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo altrimenti disposto nel presente accordo o in conformità all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
----------
Le parti riconoscono che l' del capo 6 (Eccezioni relative alle merci) del titolo II si applica anche al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-86