Accordo›Capo 6
Art. 158
Eccezioni generali
In vigore dal 24 lug 2016
1. L'articolo XX del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne costituiscono parte integrante.
2. Le parti riconoscono che l'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 può applicarsi anche alle misure di carattere ambientale necessarie ai fini della protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante e che l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.
3. Le parti riconoscono che, su richiesta di una di esse e prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte esportatrice che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti. Le parti possono concordare i mezzi necessari per far venir meno le condizioni che rendono necessarie le misure. Se non viene raggiunto un accordo entro trenta giorni, la parte esportatrice può applicare alle esportazioni del prodotto interessato le misure previste dal presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'informazione o l'esame preventivi, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali strettamente necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa sollecitamente l'altra parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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