Accordo›Titolo III›Capo 1
Art. 159
Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e alla cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come tale da imporre la privatizzazione di imprese pubbliche o dei servizi di pubblica utilità forniti nell'esercizio di poteri governativi o come tale da comportare obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti.
4. Conformemente alle disposizioni del presente titolo, ciascuna parte si riserva il diritto di legiferare e adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi di politica nazionale.
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, nè alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte applichi misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel suo territorio, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purchè tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una qualsiasi delle parti dalle condizioni di un impegno specifico.
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Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.
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