Accordo›Capo 5
Art. 155
Trattamento speciale e differenziato
In vigore dal 24 lug 2016
Ciascuna Repubblica della parte AC può consultare direttamente la parte UE ogniqualvolta individui, in rapporto a una proposta di misura della parte UE, un problema specifico che potrebbe incidere sui loro scambi. Per tali consultazioni possono essere utilizzate orientativamente le decisioni del comitato SPS dell'OMC, come il documento G/SPS/33 e relative modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-155