Accordo›Capo 5
Art. 154
Cooperazione e assistenza tecnica
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le misure di cooperazione e assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute nell' del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
2. Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito dall' del presente capo, le parti predispongono un programma di lavoro che individua tra la l'altro la cooperazione e l'assistenza tecnica necessarie per sviluppare e/o rafforzare le capacità delle parti su temi di comune interesse riguardanti la salute dell'uomo, degli animali o delle piante e la sicurezza alimentare.
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