AccordoCapo 5

Art. 154

Cooperazione e assistenza tecnica

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le misure di cooperazione e assistenza tecnica necessarie per dare attuazione al presente capo sono contenute nell' del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. 2. Tramite il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, istituito dall' del presente capo, le parti predispongono un programma di lavoro che individua tra la l'altro la cooperazione e l'assistenza tecnica necessarie per sviluppare e/o rafforzare le capacità delle parti su temi di comune interesse riguardanti la salute dell'uomo, degli animali o delle piante e la sicurezza alimentare.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-154

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Cooperazione e assistenza tecnica (Art. 154 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo