AccordoCapo 5

Art. 152

Notifiche e consultazioni

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte notifica per iscritto all'altra parte, entro tre giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari. 2. Le notifiche sono effettuate ai punti di contatto di cui all'allegato IX (Punti di contatto e siti web). Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. 3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tali condizioni ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi. 4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o tramite qualsiasi altro strumento concordato tra le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle parti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-152

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Notifiche e consultazioni (Art. 152 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo