AccordoCapo 5

Art. 147

Facilitazione degli scambi

In vigore dal 24 lug 2016
1. Elenco degli stabilimenti a) Per le importazioni di prodotti di origine animale la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco dei suoi stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice; b) Su richiesta della parte esportatrice, corredata delle opportune garanzie sanitarie, la parte importatrice riconosce gli stabilimenti di cui all'allegato VII (Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale) situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Il riconoscimento è effettuato conformemente ai requisiti e alle disposizioni di cui all'allegato VII e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate; c) Le garanzie sanitarie di cui al presente articolo possono comprendere le informazioni pertinenti e giustificate che assicurino lo status sanitario degli animali vivi e dei prodotti di origine animale da importare; d) Tranne qualora occorrano informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta, conformemente alle proprie procedure di legge applicabili, le misure legislative o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro quaranta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta della parte esportatrice corredata delle adeguate garanzie sanitarie; e) La parte importatrice presenta periodicamente un registro delle richieste di riconoscimento respinte, contenente le informazioni sui profili di non conformità che hanno giustificato il mancato riconoscimento di uno stabilimento. 2. Controlli all'importazione e diritti d'ispezione: i diritti imposti per le procedure sui prodotti importati possono coprire unicamente le spese sostenute dall'autorità competente per i controlli all'importazione, non sono più onerosi rispetto al costo effettivo del servizio e sono equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-147

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Facilitazione degli scambi (Art. 147 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo