AccordoCapo 5

Art. 145

Principi generali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le misure sanitarie e fitosanitarie applicate dalle parti si ispirano ai principi stabiliti dall' dell'accordo SPS. 2. Le misure sanitarie e fitosanitarie non possono essere utilizzate per creare ostacoli ingiustificati agli scambi. 3. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo sono applicate in modo trasparente, senza indebiti ritardi e prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non più onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti. 4. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 3 nè delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso al mercato.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-145

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Principi generali (Art. 145 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo