Accordo›Capo 5
Art. 149
Misure connesse alla salute degli animali e delle piante
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono il concetto di zone indenni e di zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia conformemente all'accordo SPS, nonché le norme, gli orientamenti o le raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizoozie ("OIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante ("IPPC"). Il sottocomitato di cui all' del presente capo può precisare ulteriormente la procedura per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto dell'accordo SPS, delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC.
Tale procedura riguarda anche le situazioni connesse ai focolai e alle reinfestazioni.
2. Nel determinare le zone indenni e le zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari nelle zone interessate.
3. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni e delle zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti nella definizione di tali zone.
4. Nel determinare tali zone per la prima volta o in seguito all'insorgenza di un focolaio di una malattia animale o alla reintroduzione di un parassita delle piante, la parte importatrice, in linea di massima, basa la propria determinazione dello status zoosanitario e fitosanitario del territorio della parte esportatrice o di parti di esso sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme, agli orientamenti o alle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC e tiene conto della determinazione effettuata dalla parte esportatrice.
5. Se la parte importatrice non accetta la determinazione della parte esportatrice, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.
6. La parte esportatrice fornisce gli elementi di prova necessari per dimostrare obiettivamente alla parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, a seconda dei casi, zone indenni o zone a limitata diffusione di un parassita o di una malattia. A tal fine alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
7. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei luoghi e siti di produzione indenni da parassiti dell'IPPC. Esse ne prendono in considerazione le future raccomandazioni in materia e il sottocomitato istituito dall' del presente capo formula le proprie raccomandazioni di conseguenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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