Accordo›Capo 5
Art. 151
Trasparenza e scambio di informazioni
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti:
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
b) migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
d) comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-151