AccordoCapo 5

Art. 151

Trasparenza e scambio di informazioni

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti: a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio; b) migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione; c) si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e d) comunicano, su richiesta di una parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-151

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