Accordo›Capo 2
Art. 164
Accesso al mercato
In vigore dal 24 lug 2016
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordati e specificati negli impegni specifici di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).
2. Salvo quanto diversamente precisato nell'allegato X, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure:
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; e
e) misure che limitano o impongono forme specifiche di stabilimento (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica da parte di un investitore dell'altra parte.
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Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
Ciascuna delle parti può imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una società in base alla propria legislazione. Nella misura in cui tale obbligo sia applicato in modo non discriminatorio, non è necessario che esso sia precisato nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) per essere mantenuto in vigore o adottato dalle parti.
Storico versioni
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