AccordoCapo 2

Art. 165

Trattamento nazionale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nei settori specificati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri stabilimenti e investitori simili. 2. Una parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti e investitori simili oppure un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori della parte rispetto agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che gli investitori in questione sono stranieri.
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Trattamento nazionale (Art. 165 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo