AccordoCapo 3

Art. 169

Settori interessati e definizioni

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti: a) i servizi audiovisivi; b) il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne; e c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attività dei vettori aerei, elencati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di servizi: i) dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalità 1); ii) nel territorio di una parte a favore di un consumatore dell'altra parte (modalità 2); b) "servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi; "servizi prestati nell'esercizio di poteri governativi": qualsiasi servizio che non viene prestato su base commerciale, nè in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; c) "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; e d) "prestazione di servizi": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di servizi. ---------- Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-169

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Settori interessati e definizioni (Art. 169 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo