AccordoCapo 3

Art. 171

Trattamento nazionale

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nei settori specificati nell'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili. 2. Una parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili oppure un trattamento formalmente diverso. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi e ai prestatori di servizi simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri.
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Trattamento nazionale (Art. 171 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo