AccordoCapo 4

Art. 175

Venditori di servizi alle imprese

In vigore dal 24 lug 2016
1. Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato XI (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), la parte UE consente l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese delle Repubbliche della parte AC per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi. 2. Nei settori elencati nell'allegato XIV (Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese) e fatte salve le riserve e le condizioni in esso precisate, le Repubbliche della parte AC consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese della parte UE per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-175

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Venditori di servizi alle imprese (Art. 175 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo