Accordo›Sez. B
Art. 180
Intesa sui servizi informatici
In vigore dal 24 lug 2016
1. Nella misura in cui per gli scambi dei servizi informatici sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, le parti si attengono all'intesa definita nei paragrafi che seguono.
2. Il codice 84 della CPC, codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, contempla le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonché i servizi correlati, quali i servizi di consulenza e di formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, indipendentemente dal fatto che la loro erogazione avvenga tramite una rete come ad esempio internet, comprendono ogni servizio in materia di:
a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici, oppure
b) programmi informatici (in sè) definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer, oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici, oppure c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di basi dati, oppure
d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer;
e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio servizi finanziari) mediante mezzi elettronici e di altro tipo. Esiste tuttavia una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting, l'elaborazione dati o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello finanziario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.
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Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991.
Storico versioni
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