Accordo›Sez. D
Art. 185
Definizioni e ambito di applicazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi pubblici di telecomunicazione, diversi dalla trasmissione radiotelevisiva, per i quali sono assunti impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. Sono compresi i servizi di telefonia vocale, i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, i servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito, i servizi di telex, i servizi telegrafici, i servizi di fax, i servizi relativi ai circuiti privati affittati e i servizi e sistemi di comunicazione mobile e personale.
2. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "servizi di telecomunicazione": tutti i servizi relativi alla trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici attraverso reti di telecomunicazioni, escluse le attività economiche di fornitura di contenuti la cui distribuzione richieda servizi o reti di telecomunicazione;
b) "servizi pubblici di telecomunicazione" o "servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico": qualsiasi servizio di telecomunicazione che le parti impongono siano offerti al pubblico in generale conformemente alla loro rispettiva legislazione;
c) "autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi che svolgono i compiti di regolamentazione ad essi assegnati conformemente alla legislazione interna di ciascuna parte;
d) "infrastrutture di telecomunicazione essenziali": le infrastrutture di una rete pubblica o di un servizio pubblico di telecomunicazione che:
i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della fornitura di un servizio;
e) "fornitore principale" del settore delle telecomunicazioni: un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
f) "interconnessione": il collegamento tra fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di telecomunicazione per consentire agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore.
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Le parti convengono che questi servizi sono disciplinati dalla presente sezione nella misura in cui siano considerati servizi pubblici di telecomunicazione conformemente alla legislazione interna applicabile.
Storico versioni
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