Accordo›Sez. D
Art. 187
Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione
In vigore dal 24 lug 2016
Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione
1. La prestazione dei servizi è, per quanto possibile, autorizzata mediante procedure semplici e, se del caso, mediante semplice notifica.
2. Può essere prescritta una licenza o un'autorizzazione specifica per le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni di tali licenze o autorizzazioni specifiche sono resi noti al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza o un'autorizzazione:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze o delle autorizzazioni e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza o di autorizzazione sono resi noti al pubblico;
b) i motivi del diniego del rilascio di una licenza o di un'autorizzazione vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e
c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio di una licenza o di un'autorizzazione deve avere il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente conformemente alla rispettiva legislazione.
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Ai fini della presente sezione, per "autorizzazione" si intendono le licenze, le concessioni, i permessi, l'iscrizione in registri e qualsivoglia altra autorizzazione che una parte richieda per la prestazione di servizi di telecomunicazione.
Storico versioni
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