Accordo›Sez. D
Art. 192
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 24 lug 2016
Ciascuna delle parti garantisce, conformemente alla rispettiva legislazione, la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi.
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