Accordo›Sez. E
Art. 197
Nuovi servizi finanziari
In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare sul suo territorio qualunque nuovo servizio finanziario compreso nell'ambito dei sottosettori e dei servizi finanziari per i quali sono assunti impegni nel suo elenco di impegni, fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le restrizioni ivi specificati e a condizione che l'introduzione del nuovo servizio finanziario non richieda l'adozione di una nuova legge o la modifica di una legge esistente.
2. Conformemente al paragrafo 1 una parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio finanziario e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
Storico versioni
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