Accordo›Sez. E
Art. 198
Trattamento dei dati
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire i dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
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Resta inteso che l'obbligo previsto al presente articolo non è considerato un impegno specifico a norma dell', paragrafo 2, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-198