AccordoSez. E

Art. 198

Trattamento dei dati

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire i dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali. ---------- Resta inteso che l'obbligo previsto al presente articolo non è considerato un impegno specifico a norma dell', paragrafo 2, lettera a).
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-198

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Trattamento dei dati (Art. 198 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo