Accordo›Capo 7
Art. 203
Eccezioni generali
In vigore dal 24 lug 2016
1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando esistano condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure:
a) necessarie per tutelare la sicurezza pubblica o la moralità pubblica o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono associate a restrizioni applicate nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente titolo, comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con gli del presente titolo, purchè il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori, di servizi o di prestatori di servizi dell'altra parte.
2. Le disposizioni del presente titolo e dei corrispondenti allegati relativi agli elenchi degli impegni non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti nè alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.
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Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, che: a) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti è determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o riscossione di imposte nel territorio della parte; o c) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; o d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti nel territorio della parte; o e) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) della presente disposizione e alla presente nota sono intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni e concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.
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