Accordo›Titolo IV
Art. 204
Obiettivo e ambito di applicazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti si adoperano per liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra loro, conformemente agli impegni assunti nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali e tenendo debitamente conto della stabilità monetaria di ciascuna parte.
2. Il presente titolo si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-204