Accordo›Titolo V
Art. 209
Introduzione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti, nel riconoscere il contributo di procedure di gara trasparenti, concorrenziali e aperte a uno sviluppo economico sostenibile, si propongono di garantire l'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti.
2. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "beni e servizi commerciali": beni e servizi generalmente venduti o offerti in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistati a un fine non pubblico;
b) "procedura di valutazione della conformità": procedure utilizzate, direttamente o indirettamente, per accertare il rispetto dei requisiti pertinenti di regolamenti tecnici o norme;
c) "servizi di costruzione": qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsivoglia mezzo, di opere civili o di costruzione, in base alla divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite;
d) "asta elettronica": processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili - diversi dal prezzo dell'offerta - connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;
e) "per iscritto": qualsiasi formulazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta o comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
f) "gara a trattativa privata": procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
g) "elenco di fornitori": elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni e/o in possesso dei requisiti formali per l'inserimento nell'elenco che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;
h) "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, qualsiasi procedura, regola o prassi amministrativa di un soggetto appaltante, relativa agli appalti disciplinati;
i) "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante e con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe, conformemente alla legislazione di ciascuna delle parti;
j) "compensazione": qualsiasi condizione o impegno per incentivare lo sviluppo locale o migliorare i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il licensing tecnologico, gli investimenti, il countertrade (scambi in compensazione) e prescrizioni o interventi analoghi;
k) "gara aperta": procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;
l) "soggetto appaltante": un soggetto contemplato nella Sezione A, B o C relativa alla parte interessata dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI (Appalti pubblici);
m) "fornitore qualificato": fornitore che il soggetto appaltante ritiene risponda alle condizioni di partecipazione;
n) "gara mediante preselezione": procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati o registrati;
o) "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione;
p) "specifiche tecniche": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
i) definisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi di produzione o fornitura; o
ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura ed etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-209