Accordo›Titolo IV
Art. 205
Conto corrente
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti tra le parti in valuta liberamente convertibile inerenti al conto corrente conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, in particolare al suo articolo VIII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-205