AccordoTitolo IV

Art. 205

Conto corrente

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti tra le parti in valuta liberamente convertibile inerenti al conto corrente conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, in particolare al suo articolo VIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-205

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo