AccordoTitolo IV

Art. 205

Conto corrente

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti consentono o autorizzano, a seconda dei casi, tutti i pagamenti e i trasferimenti tra le parti in valuta liberamente convertibile inerenti al conto corrente conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, in particolare al suo articolo VIII.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-205

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Conto corrente (Art. 205 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo