Accordo›Titolo IV
Art. 208
Disposizioni finali
In vigore dal 24 lug 2016
1. Relativamente al presente titolo le parti confermano i diritti e gli obblighi che discendono dal Fondo monetario internazionale o da altri accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC.
2. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra loro così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-208