Accordo›Titolo IV
Art. 207
Misure di salvaguardia
In vigore dal 24 lug 2016
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra le parti causino o rischino di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di una delle parti, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali per un periodo non superiore a un anno. In circostanze assolutamente eccezionali l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previo coordinamento tra le parti in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.
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Il ripristino di misure di salvaguardia non è subordinato all'autorizzazione delle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-207