AccordoTitolo V

Art. 210

Ambito di applicazione e settori interessati

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le misure riguardanti gli appalti disciplinati. Ai fini del presente titolo, per appalti disciplinati si intendono gli appalti a fini pubblici: a) per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi: i) secondo quanto precisato da ciascuna parte nelle sezioni pertinenti dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI; ii) il cui obiettivo non sia la vendita o la rivendita a fini commerciali o la produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali; b) con qualsiasi strumento contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto; c) il cui valore, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all', sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate da ciascuna parte nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI; d) da parte di un soggetto appaltante; e e) non altrimenti esclusi dai settori interessati. 2. Tranne ove previsto, le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi gli accordi di cooperazione, le sovvenzioni, i prestiti, i conferimenti di capitale, le garanzie e gli incentivi fiscali, la fornitura pubblica di beni e servizi a soggetti dell'amministrazione centrale, regionale o locale; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per le istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; d) ai contratti di pubblico impiego e alle misure occupazionali connesse; e) agli appalti indetti: i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, anche per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo; ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale relativo allo stazionamento di truppe o all'attuazione congiunta di un progetto da parte dei paesi firmatari; iii) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale oppure finanziati con sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali nel caso in cui la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente titolo; f) agli acquisti effettuati in condizioni eccezionalmente vantaggiose possibili solo nel breve periodo, quali le vendite eccezionali da parte di società che di solito non sono fornitori o la liquidazione dei beni di imprese sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari. 3. Ciascuna parte fornisce nell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI le seguenti informazioni: a) nella sezione A i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; b) nella sezione B i soggetti dell'amministrazione di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; c) nella sezione C tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente titolo; d) nella sezione D i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente titolo; e) nella sezione E i servizi di costruzione disciplinati dal presente titolo; f) nella sezione F le eventuali note generali. 4. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche nei casi in cui la legislazione interna di una parte consenta ad altri soggetti di svolgere, per conto del soggetto appaltante, la procedura di un appalto disciplinato. 5. a) Nessun soggetto appaltante può preparare, elaborare o altrimenti strutturare o dividere gli appalti in modo da eludere gli obblighi di cui al presente titolo. b) Quando una procedura d'appalto può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglie indicate per una parte nella sezione pertinente, all'aggiudicazione di tali lotti si applica il presente titolo, salvo per i lotti di valore inferiore a 80 000 EUR. 6. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o mantenere in vigore misure relative ai beni o ai servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario, o misure necessarie a proteggere la moralità pubblica, l'ordine o la sicurezza, la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale, e la proprietà intellettuale. Le Repubbliche della parte AC possono adottare, sviluppare, mantenere in vigore o attuare misure volte a promuovere, in relazione alle politiche degli appalti, opportunità o programmi per lo sviluppo delle minoranze e delle MPMI, come ad esempio norme preferenziali quali: a) l'individuazione di MPMI registrate come fornitori dell'amministrazione pubblica; b) la fissazione di criteri per il superamento della parità che consentano ai soggetti appaltanti di aggiudicare un appalto a una MPMI nazionale che, singolarmente o in consorzio, abbia presentato un'offerta che occupi in graduatoria la stessa posizione delle offerte di altri fornitori. 7. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte elabori nuove politiche, procedure o strumenti contrattuali in materia di appalti, purchè esse non siano incompatibili con il presente titolo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-210

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Ambito di applicazione e settori interessati (Art. 210 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo