AccordoTitolo V

Art. 211

Principi generali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Per quanto riguarda qualsiasi misura e appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di qualsivoglia parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci, ai servizi e ai fornitori interni. 2. Per quanto riguarda qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal: a) riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; b) discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da lui offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte. 3. Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi della parte UE stabilito in una Repubblica della parte AC è riservato in tutte le altre Repubbliche della parte AC un trattamento non meno favorevole di quello che queste ultime riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi. Per quanto attiene a qualsiasi misura riguardante un appalto disciplinato, a qualsiasi fornitore o prestatore di servizi di una Repubblica della parte AC stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea è riservato in tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello che questi ultimi riservano ai loro fornitori o prestatori di servizi. Le parti non introducono a carico dei fornitori e dei prestatori di servizi che intendano presentare un'offerta relativa a un appalto disciplinato nuove prescrizioni in materia di stabilimento in loco o di registrazione tali da porre i fornitori e i prestatori di servizi dell'altra parte in condizioni di svantaggio competitivo. Le prescrizioni attuali saranno oggetto di riesame entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Uso di mezzi elettronici 4. Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato venga condotta per via elettronica, il soggetto appaltante: a) garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per la procedura di appalto, inclusi quelli che riguardano l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; b) predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati. Svolgimento dell'appalto 5. Un soggetto appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità evitando conflitti d'interesse e pratiche corruttive e in conformità con il presente titolo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione o la gara a trattativa privata. Inoltre le parti istituiscono o mantengono in vigore sanzioni contro le pratiche corruttive. Regole di origine 6. Ai fini degli appalti disciplinati, è fatto divieto alle parti di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti da un'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dalla stessa parte. Compensazioni 7. Fatte salve le eccezioni del presente titolo o dei relativi allegati, nessuna delle parti richiede, tiene conto di, impone o applica compensazioni. ---------- Resta inteso che nessuna disposizione del presente articolo pregiudica gli scambi di servizi disciplinati dal titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) e dai relativi allegati: Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento, Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE, Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi ai venditori di servizi alle imprese ed Elenchi degli impegni delle Repubbliche della parte AC relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-211

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Principi generali (Art. 211 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo