AccordoTitolo V

Art. 212

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti: a) pubblica tempestivamente, tramite un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie o le pronunce amministrative di applicazione generale, le clausole contrattuali tipo previste da disposizioni legislative o regolamentari ed allegate come riferimento agli avvisi e alla documentazione di gara, nonché le procedure riguardanti l'appalto disciplinato e le relative modifiche; b) fornisce, su richiesta di qualsivoglia parte, ulteriori informazioni circa l'applicazione di tali disposizioni; c) indica nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell'allegato XVI i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e d) indica all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI i mezzi tramite i quali pubblica gli avvisi di cui all', all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2. 2. La parte AC compie ogni ragionevole sforzo per sviluppare un unico punto di accesso a livello regionale. La parte UE fornisce assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di questo unico punto di accesso. Questa cooperazione è trattata nel titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo. L'attuazione di questa disposizione è subordinata alla realizzazione dell'iniziativa relativa all'assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo, l'istituzione e il mantenimento di un unico punto di accesso a livello dell'America centrale. 3. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente all'altra parte qualsiasi modifica delle informazioni contenute nell'appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) o nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-212

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