AccordoTitolo V

Art. 216

Specifiche tecniche

In vigore dal 24 lug 2016
1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale. 2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario: a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante precisa, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto. 4. Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purchè, in questo caso, il soggetto appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente". 5. Un soggetto appaltante non sollecita nè accetta da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 6. Resta inteso che il presente articolo non impedisce a un soggetto appaltante di elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-216

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Specifiche tecniche (Art. 216 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo