Accordo›Titolo V
Art. 218
Termini
In vigore dal 24 lug 2016
Compatibilmente con le proprie esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi di trasmissione delle offerte da fonti estere e nazionali nei casi in cui non si ricorra a mezzi elettronici. I termini e loro eventuali proroghe devono essere gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. I termini applicabili figurano nell'appendice 6 (Termini) dell'allegato XVI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-218