AccordoTitolo V

Art. 220

Ricorso alle gare a trattativa privata o a procedure di gara equivalenti

In vigore dal 24 lug 2016
1. A condizione che la procedura di gara non serva a evitare la concorrenza o a proteggere i fornitori interni, un soggetto appaltante può aggiudicare gli appalti mediante trattativa privata o altre procedure di gara equivalenti nei seguenti casi: a) quando: i) non è pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione; ii) nessuna offerta pervenuta soddisfa i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara; iii) nessun fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, oppure iv) le offerte pervenute presentano un carattere collusivo sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali; b) quando solo un particolare fornitore è in grado di fornire i beni o i servizi e non vi sono alternative ragionevoli o beni e servizi sostitutivi, trattandosi di opere d'arte o per motivi connessi alla protezione di diritti esclusivi di proprietà intellettuale, quali brevetti o diritti d'autore o informazioni esclusive, oppure in assenza di concorrenza per ragioni tecniche, c) quando, nel caso di prestazioni supplementari di beni e servizi richieste al fornitore originario e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore: i) è impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; ii) provocherebbe al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; e d) per i beni acquistati su un mercato dei prodotti di base; e) quando un soggetto appaltante appalta la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messo a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Una volta che tali contratti siano stati adempiuti, alle successive acquisizioni di beni o servizi si applicano le disposizioni del presente titolo; f) quando, in seguito a circostanze imprevedibili, i servizi di costruzione descritti nel contratto iniziale devono essere integrati da servizi supplementari che non figuravano, ma rientravano comunque negli obiettivi della documentazione di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per i servizi di costruzione supplementari non può comunque superare il 50% dell'importo del contratto iniziale; g) nella misura strettamente necessaria quando, per motivi di urgenza derivante da eventi imprevedibili per il soggetto appaltante, non sarebbe possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a procedure di gara aperta e il ricorso a tali procedure provocherebbe un grave pregiudizio al soggetto appaltante, alle sue responsabilità di programma o alla parte; h) quando l'appalto è aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente titolo e che i partecipanti siano giudicati da una giuria indipendente in vista dell'aggiudicazione del contratto di progettazione al vincitore; o i) nei casi stabiliti da ciascuna parte nella sezione F (Note generali) dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI. 2. Un soggetto appaltante conserva un registro o redige relazioni scritte in cui vengono illustrate le motivazioni specifiche alla base dell'aggiudicazione di un appalto a norma del paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-220

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