Accordo›Titolo V
Art. 222
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
In vigore dal 24 lug 2016
1. Un soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, apertura e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità del processo di aggiudicazione dell'appalto e la riservatezza delle offerte.
2. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione le offerte devono essere redatte per iscritto, soddisfare, al momento dell'apertura, i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara e, se del caso, negli avvisi ed essere presentate da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.
3. Un soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, aggiudica l'appalto al fornitore da esso ritenuto in grado di rispettare i termini del contratto e che, in base esclusivamente ai criteri di valutazione precisati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa o, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo più basso.
4. Un soggetto appaltante che riceva un'offerta il cui prezzo è anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di rispettare i termini del contratto.
Storico versioni
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