Accordo›Titolo V
Art. 217
Documentazione di gara
In vigore dal 24 lug 2016
1. Un soggetto appaltante trasmette ai fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. La documentazione di gara fornisce una descrizione completa di quanto enunciato nell'appendice 8 (Documentazione di gara) dell'allegato XVI, se non già contenuta nell'avviso di gara.
2. Su richiesta, un soggetto appaltante fornisce tempestivamente la documentazione di gara a tutti i fornitori che partecipano all'appalto e risponde a qualsiasi loro ragionevole richiesta di informazioni, purchè tali informazioni non avvantaggino l'interessato rispetto ai concorrenti nell'appalto e purchè la richiesta sia stata presentata entro i termini previsti.
3. Se un soggetto appaltante, nel corso della procedura di appalto, modifica i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, è tenuto a comunicare per iscritto tutte le modifiche di cui sopra:
a) a tutti i fornitori partecipanti alla gara al momento della modifica delle informazioni, se noti, e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali;
b) in tempo utile onde consentire ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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