AccordoTitolo V

Art. 221

Aste elettroniche

In vigore dal 24 lug 2016
Il soggetto appaltante che per un appalto disciplinato intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-221

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Aste elettroniche (Art. 221 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo