Art. 221 · Aste elettroniche
AccordoTitolo V

Art. 221

90 / 363

Aste elettroniche

In vigore dal 24 lug 2016
Il soggetto appaltante che per un appalto disciplinato intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante: a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta; b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-221