AccordoTitolo V

Art. 219

Trattative

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre gare d'appalto attraverso trattative nei seguenti casi: a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. Un soggetto appaltante: a) assicura che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e b) una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-219

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Trattative (Art. 219 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo