Accordo›Titolo V
Art. 219
Trattative
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre gare d'appalto attraverso trattative nei seguenti casi:
a) nel contesto di appalti per i quali sia stata espressa tale intenzione nell'avviso di gara; o
b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.
2. Un soggetto appaltante:
a) assicura che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e
b) una volta concluse le trattative, stabilisce un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-219