AccordoTitolo V

Art. 225

Procedure interne di riesame

In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure di riesame amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di presentare - relativamente agli obblighi che incombono alle parti e ai loro soggetti a norma del presente titolo - un ricorso nel quadro di un appalto disciplinato nel quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i ricorsi sono formulate per iscritto e sono rese generalmente accessibili. 2. Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione interna norme che, nel caso del reclamo di un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato, incoraggino il soggetto appaltante e il fornitore a ricercare la soluzione del reclamo mediante consultazioni. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di riesame amministrativo o giurisdizionale. 3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso - termine in ogni caso non inferiore a dieci giorni e che decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso. 4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato. 5. Quando il primo esame del ricorso è effettuato da un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso. L'organo di riesame, ove esso non sia un tribunale, è soggetto a controllo giurisdizionale o offre garanzie procedurali che assicurino: a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di riesame tutta la documentazione pertinente; b) alle parti partecipanti al procedimento ("i partecipanti") il diritto di essere sentite prima che l'organo di riesame si pronunci in merito al ricorso; c) ai partecipanti il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; d) ai partecipanti l'accesso a tutti gli atti del procedimento; e e) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate entro un termine ragionevole, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata. 6. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che assicurino: a) tempestive misure provvisorie atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste misure provvisorie possono comportare la sospensione del processo di aggiudicazione dell'appalto. Le procedure possono prevedere la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle conseguenze negative prevalenti per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; b) interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti conformemente alla legislazione di ciascuna parte, nel caso in cui l'organo di riesame abbia stabilito che vi sia stata una violazione o una mancata osservanza secondo quanto enunciato al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-225

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure interne di riesame (Art. 225 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo