AccordoTitolo VICapo 1

Art. 230

Nazione più favorita e trattamento nazionale

In vigore dal 24 lug 2016
Conformemente agli dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte: a) un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale; e b) i vantaggi, benefici, privilegi o immunità da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-230

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Nazione più favorita e trattamento nazionale (Art. 230 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo