Accordo›Titolo VI›Capo 1
Art. 230
119 / 363Nazione più favorita e trattamento nazionale
In vigore dal 24 lug 2016
Conformemente agli dell'accordo TRIPS e fatte salve le eccezioni in essi contemplate, ciascuna parte accorda ai cittadini dell'altra parte:
a) un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale; e
b) i vantaggi, benefici, privilegi o immunità da essa accordati ai cittadini di qualsiasi altro paese per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-230