Accordo›Capo 2›Sez. A
Art. 234
Durata dei diritti d'autore
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti d'autore si applicano le norme di cui agli della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all', paragrafi 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Berna, sia di settanta anni.
Storico versioni
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